Accordo

Art. IX

In vigore dal 9 ott 1975
Articolo IX. 1. Le tariffe per ogni servizio convenuto devono essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debito conto tutti i fattori relativi, incluso il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocità e di confort) e, ove occorra, le tariffe di altre imprese per ogni parte della rotta specificata. Tali tariffe saranno fissate in base alle seguenti disposizioni del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere, se possibile, concordate, per ciascuna delle rotte specificate, tra le imprese designate (ove sia ritenuto opportuno in consultazione con altre imprese che operino sull'intera rotta o su parte di essa). Tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione di trasporto aereo internazionale (I.A.T.A.). 3. Ogni tariffa così concordata deve essere sottoposta per l'approvazione alle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine può essere ridotto in casi speciali, se le autorità aeronautiche concordano in questo senso. 4. Nel caso di disaccordo fra le imprese designate relativamente alle tariffe, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si sforzeranno di determinare dette tariffe mediante accordo fra di loro. 5. Qualora le autorità aeronautiche non concordino sull'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto è previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto è previsto dal paragrafo 4, la controversia deve essere composta in conformità delle disposizioni dell'articolo XI del presente accordo. 6. a) Nessuna tariffa può entrare in vigore se le autorità aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengono di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XI del presente accordo. b) Quando siano state stabilite in conformità delle disposizioni del presente articolo, le tariffe devono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformità delle disposizioni del presente articolo.
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