Accordo
Art. XII
In vigore dal 9 ott 1975
Articolo XII.
Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale aderiscano entrambe le Parti contraenti, il presente accordo verrà modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-xii