Accordo

Art. X

In vigore dal 9 ott 1975
Articolo X. Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente accordo, potrà richiedere consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Se le autorità aeronautiche si accorderanno circa la modifica del presente accordo, tale modifica entrerà in vigore dopo che sarà stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.
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Art. X Ratifica ed esecuzione degli accordi sui servizi aerei conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: Jugoslavia (Roma, 24 maggio 1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio 1968), Filippine (Manila, 25 gennaio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 maggio 1970), Arabia Saudita (Gedda, 13 ottobre 1971), Repubblica dominicana (Santo Domingo, 31 dicembre 1971), Gabon (Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24 novembre 1972). — Testo vigente | Portale Normativo