Accordo
Art. X
In vigore dal 9 ott 1975
Articolo X.
Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente accordo, potrà richiedere consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Se le autorità aeronautiche si accorderanno circa la modifica del presente accordo, tale modifica entrerà in vigore dopo che sarà stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-x