Accordo
Art. XIV
34 / 37In vigore dal 9 ott 1975
Articolo XIV.
Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso verrà
registrato presso il consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-xiv