Accordo

Art. 5

In vigore dal 9 ott 1975
. 1. Le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente che regolano, sul proprio territorio, l'ingresso e la uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i voli di tali aeromobili ad di sopra di detto territorio, verranno applicati all'impresa designata dall'altra Parte contraente. 2. I passeggeri, gli equipaggi e coloro che effettuano spedizioni di merci saranno tenuti ad uniformarsi, sia personalmente che per mezzo di terzi che agiscano in loro nome e per loro conto, alle leggi ed ai regolamenti che regolano, sul territorio di ciascuna Parte contraente l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci, quali quelli che si applicano all'ingresso, alle formalità di autorizzazione, all'immigrazione, alla dogana ed alle misure applicate in base ai regolamenti sanitari. 3. I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente e che non lascino la zona dell'aeroporto che e loro riservata saranno sottoposti ad un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto saranno esentati dai diritti doganali e da altre tasse similari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-5

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