Accordo

Art. 4

In vigore dal 9 ott 1975
. I certifcati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, ed ancora in vigore, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente, ai fini dell'esercizio delle rotte aeree specificate nell'unito allegato. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione degli accordi sui servizi aerei conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: Jugoslavia (Roma, 24 maggio 1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio 1968), Filippine (Manila, 25 gennaio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 maggio 1970), Arabia Saudita (Gedda, 13 ottobre 1971), Repubblica dominicana (Santo Domingo, 31 dicembre 1971), Gabon (Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24 novembre 1972). — Testo vigente | Portale Normativo