Accordo

Art. 2

In vigore dal 9 ott 1975
. Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato: a) Il termine "convenzione" significa la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli allegati adottati ai sensi dell'articolo 90 della detta convenzione e tutti gli emendamenti degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94. b) L'espressione "autorità aeronautiche" significa, per quanto concerne la Repubblica del Gabon, il Ministero incaricato della aeronautica civile, e, per quanto concerne la Repubblica italiana, il "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile" o, in entrambi i casi, ogni persona ed ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente attribuite alle dette autorità. c) L'espressione "impresa designata" significa una impresa di trasporto aereo designata da una delle Parti contraenti, in conformità dell' del presente accordo, per l'esercizio dei servizi aerei convenuti. d) Le espressioni "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo non commerciale" hanno il significato rispettivamente loro assegnato negli della convenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-2

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