Accordo

Art. 6

In vigore dal 9 ott 1975
. In osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, ciascuna Parte contraente si impegna a garantire all'altra Parte contraente il libero trasferimento in divise convertibili, al tasso ufficiale di cambio, dell'eccedenza sulle spese degli introiti percepiti nel suo territorio per il trasporto dei passeggeri, bagagli, spedizioni postali e merci dall'impresa designata dall'altra Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-6

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