Accordo
Art. 10
In vigore dal 9 ott 1975
.
1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente i diritti
specificati nel presente accordo al fine di istituire dei servizi aerei sulle rotte specificate dalle tabelle che figurano nell'allegato del presente accordo.
Tali servizi e tali rotte sono qui appresso denominati "servizi
convenuti" e "rotte specificate".
2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godrà, nell'esercizio di servizi internazionali:
a) del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio
dell'altra Parte contraente;
b) del diritto di effettuare scali non commerciali su detto
territorio;
c) del diritto di imbarcare e di sbarcare il traffico
internazionale, su detto territorio, nei punti specificati nell'allegato, passeggeri, merci e spedizioni postali.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-10