Art. 10
Accordo

Art. 10

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In vigore dal 9 ott 1975
. 1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire dei servizi aerei sulle rotte specificate dalle tabelle che figurano nell'allegato del presente accordo. Tali servizi e tali rotte sono qui appresso denominati "servizi convenuti" e "rotte specificate". 2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godrà, nell'esercizio di servizi internazionali: a) del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte contraente; b) del diritto di effettuare scali non commerciali su detto territorio; c) del diritto di imbarcare e di sbarcare il traffico internazionale, su detto territorio, nei punti specificati nell'allegato, passeggeri, merci e spedizioni postali.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-10