Accordo

Art. 9

In vigore dal 9 ott 1975
. 1. Nel caso in cui una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non abbia potuto essere composta conformemente alle disposizioni dell', sia fra le autorità aeronautiche, che fra le Parti contraenti, questa verrà sottoposta ad un tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti contraenti. 2. Tale tribunale sarà composto di tre membri. Ciascuno dei due Governi designerà un arbitro, e questi due arbitri si accorderanno sulla nomina a presidente di un cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a partire dal giorno in cui uno dei due Governi ha proposto la composizione arbitrale della controversia, i due arbitri non sono stati ancora designati, o se, nel corso dei due mesi seguenti gli arbitri non si sono accordati sulla nomina del presidente, ciascuna Parte contraente potrà chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. 3. Il tribunale arbitrale decide, ove non giunga a comporre la controversia in via amichevole, alla maggioranza dei voti. Nella misura in cui le Parti contraenti non convengano nulla in contrario, il tribunale fissa esso stesso i propri principi di procedura e determina la propria sede. 4. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi ad ogni decisione resa in base al paragrafo 3 del presente articolo. 5. Se una delle Parti contraenti non si uniforma alle decisioni degli arbitri, l'altra Parte contraente potrà, per tutto il tempo in cui durerà tale inadempienza, limitare, sospendere o revocare i diritti o i privilegi che essa aveva accordato in base al presente accordo alla Parte contraente in difetto. 6. Ciascuna Parte contraente sosterrà la spesa relativa alla remunerazione dell'attività del proprio arbitro e alla metà della remunerazione del presidente nominato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-9

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