Accordo
Art. 14
In vigore dal 9 ott 1975
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1. L'esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due
Parti contraenti sulle rotte indicate nell'allegato del presente accordo e in base alle modalità in esso fissate, costituisce per i due Paesi un diritto fondamentale e basilare.
2. Verrà assicurato alle imprese designate dalle due Parti
contraenti un trattamento giusto ed equo, al fine di beneficiare di uguali possibilità per l'esercizio dei servizi convenuti.
3. Dette imprese dovranno prendere in considerazione sui percorsi comuni i loro reciproci interessi al fine di non danneggiare indebitamente i loro rispettivi servizi.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-14