Accordo

Art. 17

In vigore dal 9 ott 1975
. 1. Le tariffe di ogni servizio convenuto saranno fissate a dei tassi ragionevoli, tenendo in considerazione tutti gli elementi determinanti, comprendenti il costo di esercizio, un ragionevole utile, le caratteristiche di ciascun servizio e le tariffe percepite da altre imprese di trasporto aereo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente accordo saranno, se possibile, determinate di comune accordo dalle imprese designate dalle due Parti contraenti e dopo consultazione con altre imprese di trasporto aereo che operino su tutta o parte della stessa rotta. Le imprese designate dovranno realizzare tale accordo facendo ricorso alla procedura di determinazione delle tariffe stabilita dalla Associazione di trasporto aereo internazionale (IATA). 3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale termine potrà essere ridotto, con riserva di accordo delle dette autorità. 4. Se le imprese designate non riescono a raggiungere una intesa o se le tariffe non vengono approvate dalle autorità aeronautiche di una Parte contraente, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si sforzeranno di fissare la tariffa con accordo reciproco. 5. In mancanza di accordo, la controversia sarà sottoposta all'arbitrato previsto al precedente . 6. Le tariffe già fissate resteranno in vigore sino a quando non verranno stabilite delle nuove tariffe in conformità delle disposizioni del presente articolo o dell' del presente accordo, ma per non più di dodici mesi dal giorno del rifiuto dell'approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una delle Parti contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo