Accordo

Art. 18

In vigore dal 9 ott 1975
. Ciascuna impresa designata è autorizzata a mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente alcuni impiegati qualificati con competenza commerciale, amministrativa e tecnica che siano suoi cittadini.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-18

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