Accordo
Art. 18
In vigore dal 9 ott 1975
.
Ciascuna impresa designata è autorizzata a mantenere nel
territorio dell'altra Parte contraente alcuni impiegati qualificati con competenza commerciale, amministrativa e tecnica che siano suoi cittadini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-18