Art. 18
Accordo

Art. 18

18 / 37
In vigore dal 9 ott 1975
. Ciascuna impresa designata è autorizzata a mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente alcuni impiegati qualificati con competenza commerciale, amministrativa e tecnica che siano suoi cittadini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-18