Accordo

Art. 16

In vigore dal 9 ott 1975
. 1. Le imprese designate indicheranno alle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'esercizio dei servizi convenuti, la natura del trasporto, i tipi di aerei utilizzati e gli orari previsti. La stessa norma verrà applicata ai successivi cambiamenti. 2. Le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si comunicheranno, a richiesta, i dati statistici periodici o altre informazioni analoghe relativi al volume del traffico trasportato sui servizi convenuti, dai punti di imbarco e di sbarco.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-16

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