Accordo
Art. 16
In vigore dal 9 ott 1975
.
1. Le imprese designate indicheranno alle autorità aeronautiche
delle due Parti contraenti almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'esercizio dei servizi convenuti, la natura del trasporto, i tipi di aerei utilizzati e gli orari previsti. La stessa norma verrà applicata ai successivi cambiamenti.
2. Le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si
comunicheranno, a richiesta, i dati statistici periodici o altre informazioni analoghe relativi al volume del traffico trasportato sui servizi convenuti, dai punti di imbarco e di sbarco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-16