Accordo

Art. 3

In vigore dal 9 ott 1975
. a) Gli aeromobili delle imprese designate di una Parte contraente che assicurano l'esercizio dei servizi convenuti saranno, all'ingresso sul territorio della altra Parte contraente, esentati dal pagamento dei diritti doganali, delle spese di ispezione e degli altri diritti e tasse. b) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti sugli aeromobili delle imprese designate da una Pare contraente, saranno, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, esentati dal pagamento dei diritti doganali, spese di ispezione ed altri diritti e tasse. Detti materiali non potranno essere sbarcati senza il consenso delle autorità doganali dell'altra Parte contraente. c) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente e destinati all'uso esclusivo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte contraente, che assicurano l'esercizio dei servizi convenuti, saranno esenti dai dazi doganali, spese di ispezione ed altri diritti e tasse. d) I carburanti e gli olii lubrificanti presi a bordo degli aeromobili delle imprese designate da una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra Parte contraente, saranno esenti dai dazi doganali e dagli altri diritti e tasse federali, nazionali e locali anche se usati o consumati nel corso dei voli al di sopra di detto territorio. Uguale esenzione è accordata alle parti di ricambio, alle dotazioni e provviste normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle autorità competenti dell'altra Parte contraente. e) I materiali che beneficiano delle esenzioni indicate nei paragrafi precedenti non potranno essere utilizzati per scopi diversi dall'esercizio dei servizi aerei e saranno riesportati nel caso in cui non possano essere utilizzati, a meno che non ne sia permessa la cessione ad altre imprese o la nazionalizzazione in conformità delle disposizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata. In attesa del loro uso o diversa destinazione, i materiali in questione saranno sottoposti a controllo doganale. f) Le esenzioni previste dai precedenti paragrafi potranno essere subordinate all'osservanza di determinate formalità, normalmente applicate nel territorio della Parte contraente che deve accordarle, senza pregiudicare, con questo, i diritti corrispettivi di servizi resi.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477#art-a-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione degli accordi sui servizi aerei conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: Jugoslavia (Roma, 24 maggio 1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio 1968), Filippine (Manila, 25 gennaio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 maggio 1970), Arabia Saudita (Gedda, 13 ottobre 1971), Repubblica dominicana (Santo Domingo, 31 dicembre 1971), Gabon (Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24 novembre 1972). — Testo vigente | Portale Normativo