Accordo
Art. 5
5 / 37In vigore dal 9 ott 1975
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1. Le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente che regolano, sul proprio territorio, l'ingresso e la uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i voli di tali aeromobili ad di sopra di detto territorio, verranno applicati all'impresa designata dall'altra Parte contraente.
2. I passeggeri, gli equipaggi e coloro che effettuano spedizioni di merci saranno tenuti ad uniformarsi, sia personalmente che per mezzo di terzi che agiscano in loro nome e per loro conto, alle leggi ed ai regolamenti che regolano, sul territorio di ciascuna Parte contraente l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci, quali quelli che si applicano all'ingresso, alle formalità di autorizzazione, all'immigrazione, alla dogana ed alle misure applicate in base ai regolamenti sanitari.
3. I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di
una Parte contraente e che non lascino la zona dell'aeroporto che e loro riservata saranno sottoposti ad un controllo molto semplificato.
I bagagli e le merci in transito diretto saranno esentati dai diritti doganali e da altre tasse similari.
Storico versioni
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