Convenzione

Art. 47

In vigore dal 14 mag 1975
1. Le spese per l'estradizione sono a carico della Parte contraente sul territorio della quale sono state effettuate. 2. Le spese di transito sono a carico della Parte contraente richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-47

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