Convenzione
Art. 48
In vigore dal 14 mag 1975
1. Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente informazioni inerenti all'esito del processo penale iniziato contro le persone estradate.
2. Se nei confronti di dette persone sia stata pronunciata una sentenza definitiva verrà trasmessa una copia della sentenza stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-48