Convenzione
Art. 43
In vigore dal 14 mag 1975
Se l'estradizione è domandata da più Stati, sia per gli stessi fatti, sia per fatti diversi, la Parte richiesta deciderà tenuto conto di tutte le circostanze ed in particolare della gravità del reato, del luogo dove è stato commesso, della cittadinanza della persona da estradare, della possibilità di una estradizione ulteriore fra gli Stati richiedenti e delle date delle rispettive domande.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-43