Convenzione

Art. 38

In vigore dal 14 mag 1975
Salvo nel caso previsto alla lettera b) dell'articolo precedente, il consenso della Parte richiesta sarà necessario per permettere alla Parte richiedente di estradare verso uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-38

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Art. 38 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972. — Testo vigente | Portale Normativo