Convenzione

Art. 37

In vigore dal 14 mag 1975
La persona che è stata estradata non può essere perseguita, processata o detenuta in vista della esecuzione di una pena, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha motivato la estradizione se non nel caso che: a) lo Stato che lo ha consegnato vi consenta. A tal fine una domanda dovrà essere presentata accompagnata dai documenti previsti all' e da un processo verbale redatto dall'autorità giudiziaria contenente le dichiarazioni dell'estradato sull'estensione della estradizione e la menzione della possibilità che gli è stata data di inviare una memoria di difesa alle autorità della Parte richiesta; b) pur avendone avuto la possibilità, non abbia abbandonato il territorio della Parte contraente richiedente nel termine di un mese dalla fine del processo penale o dall'esecuzione della condanna oppure, una volta abbandonato il territorio, vi sia ritornata ulteriormente.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-37

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