Convenzione

Art. 32

In vigore dal 14 mag 1975
1. Le Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualità di cittadino si accerterà al momento della domanda di estradizione. 2. La Parte contraente richiesta rifiuterà l'estradizione degli apolidi residenti sul proprio territorio nonché delle persone che hanno ottenuto il diritto di asilo. 3. La Parte contraente richiesta si impegna, nella misura in cui essa ha competenza a giudicarli, a perseguire gli individui di cui ai precedenti paragrafi, che hanno commesso nel territorio dell'altra Parte contraente fatti puniti dalle leggi di ambedue gli Stati, allorchè la Parte contraente richiedente invierà, per via diplomatica, una domanda a tal fine corredata da fascicoli, documenti, oggetti ed informazioni in suo possesso. La Parte richiedente sarà informata del seguito che verrà dato alla domanda.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-32

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