ConvenzioneParte III

Art. 28

In vigore dal 14 mag 1975
Nei casi previsti dagli la Parte contraente richiesta comunicherà alla Parte richiedente le disposizioni della presente convenzione sulle quali il rifiuto di assistenza giudiziaria si fonda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972. — Testo vigente | Portale Normativo