Convenzione›Parte III
Art. 28
In vigore dal 14 mag 1975
Nei casi previsti dagli la Parte contraente richiesta comunicherà alla Parte richiedente le disposizioni della presente convenzione sulle quali il rifiuto di assistenza giudiziaria si fonda.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-28