Convenzione

Art. 23

In vigore dal 14 mag 1975
Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle decisioni giudiziarie, transazioni ed atti notarili in materia di fallimento, concordato o procedure analoghe, nonché in materia di successioni.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-23

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