Convenzione

Art. 19

In vigore dal 14 mag 1975
Per quanto concerne l'esecuzione delle decisioni in materia di spese di giudizio si applicano le disposizioni degli della convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954. Le disposizioni di cui all' della presente convenzione sono altresì applicabili.
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Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972. — Testo vigente | Portale Normativo