Convenzione
Art. 19
In vigore dal 14 mag 1975
Per quanto concerne l'esecuzione delle decisioni in materia di spese di giudizio si applicano le disposizioni degli della convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954. Le disposizioni di cui all' della presente convenzione sono altresì applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-19