Convenzione
Art. 16
In vigore dal 14 mag 1975
1. Le decisioni delle autorità giudiziarie di una delle due Parti contraenti, che sono riconosciute nel territorio dell'altra Parte in, conformità alla presente convenzione, sono esecutive nel territorio di quest'ultima se sono esecutive nello Stato nel quale sono state prodotte.
2. La procedura per ottenere l'exequatur è regolata dalla legge dello Stato nel quale l'esecuzione è richiesta.
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