Convenzione
Art. 11
In vigore dal 14 mag 1975
Le spese causate dall'esecuzione delle richieste non verranno rimborsate tra le Parti contraenti ad eccezione di quelle sostenute per l'esecuzione delle perizie, l'ammontare e la natura delle quali verranno comunicate alla Parte contraente richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-11