Art. 11
Convenzione

Art. 11

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In vigore dal 14 mag 1975
Le spese causate dall'esecuzione delle richieste non verranno rimborsate tra le Parti contraenti ad eccezione di quelle sostenute per l'esecuzione delle perizie, l'ammontare e la natura delle quali verranno comunicate alla Parte contraente richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-11