Convenzione
Art. 8
In vigore dal 14 mag 1975
La richiesta per la notificazione di atti o per l'esecuzione di commissioni rogatorie conterrà:
a) denominazione dell'autorità dalla quale emana l'atto;
b) oggetto della richiesta;
c) cognome, nome, qualità, domicilio o residenza delle parti e, per le persone giuridiche, la loro denominazione e sede;
d) cognome, nome e indirizzo del destinatario dell'atto da notificare e, per le commissioni rogatorie, l'oggetto di queste, cognome, nome, domicilio o residenza delle persone da interrogare ed, eventualmente, le domande che saranno loro poste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-8