Convenzione
Art. 12
In vigore dal 14 mag 1975
1. Le decisioni giudiziarie pronunciate in materia civile sul territorio di una delle Parti contraenti sono riconosciute sul territorio dell'altra Parte se rispondono alle condizioni seguenti:
a) la decisione sia stata pronunciata da una autorità giudiziaria competente ai sensi dell' della presente convenzione;
b) la parte soccombente sia comparsa in giudizio o sia stata regolarmente citata secondo la legge dello Stato sul cui territorio la decisione è Stata pronunciata;
c) la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge della Parte contraente in cui è stata pronunciata;
d) la decisione non contenga alcuna disposizione che pregiudichi la sovranità, la sicurezza e non sia contraria all'ordine pubblico dello Stato in cui si chiede il riconoscimento;
e) fra le stesse parti e sul medesimo oggetto non sia stata pronunciata dalla autorità giudiziaria della Parte contraente richiesta una decisione definitiva;
f) nessuna autorità giudiziaria dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza tra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento.
2. Per "decisioni giudiziarie", ai sensi del presente capitolo, si intendono anche le disposizioni relative al risarcimento dei danni o alle restituzioni contenute in una sentenza penale.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-12