Convenzione

Art. 17

In vigore dal 14 mag 1975
1. La domanda per far valere una decisione giudiziaria nell'altro Stato sarà accompagnata da: a) una copia della decisione certificata conforme all'originale; b) una attestazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora ciò non sia espressamente menzionato nella decisione stessa; c) in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia, certificata conforme all'originale, della citazione, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto. 2. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve far risultare che la decisione stessa è munita della formula esecutiva. 3. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzione nella lingua della Parte richiesta, certificata conformemente all', paragrafo 2, della presente convenzione. 4. I documenti di cui al presente articolo non necessitano di legalizzazione.
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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972. — Testo vigente | Portale Normativo