Convenzione
Art. 17
11 / 56In vigore dal 14 mag 1975
1. La domanda per far valere una decisione giudiziaria nell'altro Stato sarà accompagnata da:
a) una copia della decisione certificata conforme all'originale;
b) una attestazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora ciò non sia espressamente menzionato nella decisione stessa;
c) in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia, certificata conforme all'originale, della citazione, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto.
2. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve far risultare che la decisione stessa è munita della formula esecutiva.
3. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzione nella lingua della Parte richiesta, certificata conformemente all', paragrafo 2, della presente convenzione.
4. I documenti di cui al presente articolo non necessitano di legalizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-17