Convenzione

Art. 18

In vigore dal 14 mag 1975
1. Le transazioni concluse davanti le autorità giudiziarie di una delle due Parti contraenti, competenti ai sensi della presente convenzione, sono riconosciute e dichiarate esecutive sul territorio dell'altra Parte contraente se la transazione ha forza esecutiva nello Stato in cui è stata conclusa e non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta. 2. La domanda per far valere una transazione nell'altro Stato deve essere accompagnata da una copia autentica della transazione e da una attestazione dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la transazione è stata conclusa, da cui risulti che la transazione stessa ha l'efficacia di titolo esecutivo. Le disposizioni dell', paragrafi 3 e 4, si applicano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo