Convenzione

Art. 20

In vigore dal 14 mag 1975
Le decisioni arbitrali pronunciate sul territorio di una delle Parti contraenti sono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte conformemente alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-20

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