Art. 20
Convenzione

Art. 20

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In vigore dal 14 mag 1975
Le decisioni arbitrali pronunciate sul territorio di una delle Parti contraenti sono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte conformemente alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.
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