Art. 18
Convenzione

Art. 18

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In vigore dal 14 mag 1975
1. Le transazioni concluse davanti le autorità giudiziarie di una delle due Parti contraenti, competenti ai sensi della presente convenzione, sono riconosciute e dichiarate esecutive sul territorio dell'altra Parte contraente se la transazione ha forza esecutiva nello Stato in cui è stata conclusa e non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta. 2. La domanda per far valere una transazione nell'altro Stato deve essere accompagnata da una copia autentica della transazione e da una attestazione dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la transazione è stata conclusa, da cui risulti che la transazione stessa ha l'efficacia di titolo esecutivo. Le disposizioni dell', paragrafi 3 e 4, si applicano.
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