ConvenzioneParte I

Art. 4

In vigore dal 14 mag 1975
1. Fatte salve le disposizioni relative all'estradizione, tutte le comunicazioni tra le Parti contraenti, previste dalla presente convenzione, si effettueranno per il tramite dei Ministeri della giustizia. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilità per le Parti contraenti di comunicare tra loro per la via diplomatica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo