ConvenzioneParte I

Art. 2

In vigore dal 14 mag 1975
Le disposizioni della presente convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna Parte contraente si applicano in modo corrispondente anche alle persone giuridiche che hanno la loro sede sul territorio dell'altra Parte contraente e che sono costituite in conformità delle leggi di quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-2

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