ConvenzioneParte III

Art. 27

In vigore dal 14 mag 1975
L'assistenza giudiziaria in materia penale può essere rifiutata se il processo penale riguarda un reato per il quale l'estradizione non può essere concessa, ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a), b) e c), della presente convenzione.
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Art. 27 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972. — Testo vigente | Portale Normativo