Art. 27
ConvenzioneParte III

Art. 27

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In vigore dal 14 mag 1975
L'assistenza giudiziaria in materia penale può essere rifiutata se il processo penale riguarda un reato per il quale l'estradizione non può essere concessa, ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a), b) e c), della presente convenzione.
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