Convenzione

Art. 31

In vigore dal 14 mag 1975
1. Le Parti contraenti si impegnano ad estradare reciprocamente, conformemente alle disposizioni e alle condizioni previste nel presente capitolo, le persone che si trovano sul proprio territorio contro le quali è stato iniziato procedimento penale o che debbano espiare una pena. 2. L'estradizione si ammette soltanto se il fatto per il quale è stata richiesta è punito dalle leggi di entrambe le Parti contraenti. 3. L'estradizione, ai fini del procedimento penale, si ammette soltanto se in conformità alle leggi di entrambe le Parti contraenti, il fatto comporti una pena privativa della libertà personale superiore nel massimo a due anni, oppure una pena più severa o, se venga richiesta al fine dell'esecuzione della pena, solo se la condanna pronunciata sia superiore ad un anno o più severa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo