Convenzione
Art. 36
In vigore dal 14 mag 1975
1. L'estradizione può essere rinviata se la persona domandata in estradizione sia sottoposta a procedimento penale o debba scontare una pena che la privi della libertà personale sul territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello per il quale è richiesta l'estradizione.
2. In caso di rinvio, l'estradizione può essere eseguita solamente dopo che il processo penale sia concluso o, quando sia stata pronunciata una sentenza di condanna, solamente dopo che la pena sia stata scontata.
3. Nel caso in cui il rinvio dell'estradizione porti alla prescrizione dell'azione o causi difficoltà per l'esame dei fatti, la Parte contraente richiesta può ammettere l'estradizione temporanea sotto la condizione espressa che la persona richiesta per l'estradizione venga, rinviata a compimento degli atti processuali per i quali è stata ammessa l'estradizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-36