Convenzione

Art. 42

In vigore dal 14 mag 1975
1. La Parte contraente richiesta renderà noto alla Parte contraente richiedente la propria decisione sulla domanda di estradizione, menzionando, in caso di rigetto della domanda stessa, la disposizione della convenzione sulla quale questo si fonda. 2. Nel caso in cui l'estradizione venga concessa, la Parte contraente richiesta comunicherà alla Parte contraente richiedente il luogo e la data della consegna dell'estradato. 3. Se il rappresentante della Parte contraente richiedente non si presenti alla data e al luogo indicato affinché gli venga consegnata la persona la cui estradizione è stata concessa e non sia stata chiesta una proroga, la persona arrestata verrà posta in libertà. In questo caso, se la richiesta di estradizione viene ripetuta, l'estradizione può essere rifiutata. 4. Il rinvio previsto al paragrafo precedente non può superare quindici giorni.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-42

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