Convenzione
Art. 50
In vigore dal 14 mag 1975
Le norme del presente capitolo non pregiudicano le disposizioni di altri accordi internazionali che regolano l'estradizione in materie particolari, dei quali ambedue gli Stati contraenti sono parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-50