Convenzione
Art. 51
In vigore dal 14 mag 1975
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.
Tuttavia le Parti contraenti, secondo la propria legislazione, potranno concedere l'estradizione anche per reati commessi anteriormente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-51