ConvenzioneParte V

Art. 56

In vigore dal 14 mag 1975
1. La presente convenzione sarà ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma al più presto possibile. 2. La presente convenzione entrerà in vigore, al trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e rimarrà in vigore fino allo spirare del termine di sei mesi dalla data in cui verrà denunciata da una delle Parti contraenti. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTA a Bucarest l'11 novembre 1972, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e romena, i due testi facendo ugualmente fede. Per la Repubblica italiana GIUSEPPE MEDICI Per la Repubblica socialista di Romania George MACOVESCU Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-56

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Art. 56 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972. — Testo vigente | Portale Normativo