Convenzione›Parte V
Art. 56
In vigore dal 14 mag 1975
1. La presente convenzione sarà ratificata.
Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma al più presto possibile.
2. La presente convenzione entrerà in vigore, al trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e rimarrà in vigore fino allo spirare del termine di sei mesi dalla data in cui verrà denunciata da una delle Parti contraenti.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTA a Bucarest l'11 novembre 1972, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e romena, i due testi facendo ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana GIUSEPPE MEDICI
Per la Repubblica socialista di Romania
George MACOVESCU
Visto, il Ministro per gli affari esteri
RUMOR
Storico versioni
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