ConvenzioneParte IV

Art. 52

In vigore dal 14 mag 1975
Il testimone o il perito che, trovandosi sul territorio di una delle Parti contraenti, sia comparso a seguito di una citazione avanti una autorità giudiziaria della altra Parte contraente, non può, qualunque sia la sua cittadinanza, essere perseguito, arrestato o sottoposto all'esecuzione di una pena sul territorio di quest'ultima per il reato che costituisce oggetto del procedimento per il quale è stato citato a comparire, ovvero per un altro reato commesso anteriormente alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-52

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