Convenzione›Parte IV
Art. 53
In vigore dal 14 mag 1975
Il testimone o il perito perde la garanzia prevista dall' se non ha lasciato il territorio della Parte contraente richiedente nel termine di quindici giorni dalla data in cui l'autorità giudiziaria che lo ha convocato gli rende noto che la sua presenza non è più necessaria. In questo termine non è incluso il tempo in cui il testimone o il perito non abbia potuto lasciare il territorio di detta Parte per motivi indipendenti dalla propria volontà.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-20;127#art-c-53